Avviso

ZONA DISTRETTO VALLE DEL SERCHIO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, SU
PRESENTAZIONE DI BUONI SPESA, IN FAVORE DI SOGGETTI
ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI, FINANZIATO DAL FONDO SOCIALE
EUROPEO NELL’AMBITO DELL’AVVISO “AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE
RIVOLTE ALLE FASCE PIU’ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO
DELL’EMERGENZA COVID 19” APPROVATO DALLA REGIONE TOSCANA CON D.D 20130/2020
PROGETTO”SPI” COD. 273048 ZONA VALLE DEL SERCHIO
AZIONE 2 SOSTEGNO ALIMENTARE.
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 25/03/2022.

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N°109 del 13 novembre 2020

Disposizioni per gli spostamenti, i percorsi di formazione, l’attività corsistica individuale e collettiva e i circoli.

Dal presente Link è possibili scaricare l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.109 del 13/11/2020

In sintesi da domenica 15 novembre i cambiamenti sono i seguenti:

SPOSTAMENTI
È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario. Ci si potrà muovere solo per comprovate esigenze lavorative o di studio, per motivi di salute e situazioni di necessità sempre portando con sé l’autocertificazione.
Sempre consentito il rientro nella propria residenza o domicilio, così come l’accompagnamento a scuola.
I genitori separati o divorziati possono andare a trovare i figli minori, anche in un altro comune.
Non è consentito far visita a fidanzati, parenti o amici non conviventi.

SCUOLE E UNIVERSITÀ
Viene previsto un ulteriore allargamento del ricorso alla didattica a distanza: passano in dad anche gli studenti di seconda e terza media, mentre rimangono aperte le scuole elementari, dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia (ossia gli asili nido).
Continuano le lezioni in presenza in prima media così come resta salva la possibilità di frequentare laboratori scolastici qualora sia necessario.
Vanno avanti a distanza le lezioni all’università, salvo i corsi per medici in formazione specialistica e di medicina generale e i tirocini, ma solo laddove necessario e sentito il parere del Comitato Universitario Regionale di riferimento.

NEGOZI E SERVIZI ALLA PERSONA
Sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, con una serie di eccezioni elencate negli allegati 23 e 24 del dpcm 3 novembre.
Oltre ai supermercati, negozi di generi alimentari, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, restano aperte anche le lavanderie, i ferramenta e i rivenditori di elettrodomestici, prodotti di informatica ed elettronica di consumo, di ottica e fotografia.
Rimangono aperti parrucchieri e barbieri, librerie e cartolerie, fiorai, rivenditori di macchine per l’agricoltura e attrezzi da giardinaggio, concessionari di auto e moto.
E ancora: nessun divieto per chi vende cosmetici e prodotti igienico- sanitari, ma anche articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero.
Aperti anche i negozi di biancheria, di confezioni e calzature per bambini e di giocattoli.
Chiusi, invece, i negozi di abbigliamento per adulti e i centri estetici.
Le attività di ristorazione (ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, pub) sono consentite solo ed esclusivamente in modalità di asporto e fino alle 22. La consegna a domicilio è sempre consentita

I MERCATI
Chiusi i mercati rionali sia all’esterno che al coperto, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Un passaggio ribadito nei giorni scorsi da una circolare del ministero dell’Interno, ha precisato che «Il commercio ambulante continua a essere consentito su stalli esterni delle aree mercatali o in modo itinerante per le categorie merceologiche previste dall’allegato 23 del dpcm». Ossia fiori, cosmetici, detergenti, biancheria, confezioni e calzature per bambini.

E FUNZIONI RELIGIOSE
È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa per partecipare a funzioni religiose, purché si evitino assembramenti.

SPORT E ATTIVITÀ MOTORIA
L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza e indossando la mascherina.
Lo svolgimento di attività sportive è consentito solo all’aperto e in forma individuale.
Resta sospesa l’attività di palestre, piscine, centri benessere e termali.
Resta sospesa l’attività dilettantistica di base, di scuole e attività formative degli sport di contatto, nonchè di eventi e competizione sportive, se non riconosciuti di interessa nazionale da Coni e Cip

Qui sotto trovate l’allegato 23 con il dettaglio delle attività aperte:

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 65 del 10 Giugno 2020

Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per il riavvio di varie attività dal 13 giugno 2020.

Cliccare sul seguente Link per scaricare il testo integrale dell’ordinanza

Cliccare sul seguente Link per scaricare l’Allegato 1

Cliccare sul seguente Link per scaricare l’Allegato 2

In sintesi il contenuto dell’ordinanza è il seguente:

…”ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure: Al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento di disporre, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali:

1. di recepire le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9 giugno 2020 con riferimento a ristorazione, attività ricettive con esclusione dei campeggi, servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing), piscine, palestre, manutenzione del verde, noleggio veicoli ed altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, cinema e spettacoli dal vivo, sagre, strutture termali e centri benessere, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse e discoteche;

Disposizioni per la riapertura e gestione di impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo

2. che, a decorrere dal 13 giugno, possono essere riaperti gli impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo e la loro gestione è effettuata nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 2 alla presente ordinanza;

Disposizioni per la riapertura di: congressi, grandi eventi fieristici, cinema, spettacoli dal vivo, attività delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

3. che, a decorrere dal 13 giugno, possono essere svolti i congressi e i grandi eventi fieristici e riaperti i cinema e gli spettacoli dal vivo nonché le attività nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, sulla base delle specifiche linee guida di cui all’allegato 1;

Disposizioni per la riapertura delle sale bingo, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse

4. che, a decorrere dal 13 giugno, possono essere riaperte sale bingo, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, sulla base delle specifiche linee guida di cui all’allegato 1;

Disposizioni per le le sagre

5. di confermare la riapertura delle sagre alle quali si applicano le linee guida relative ai vari settori di interesse quali ad es ristorazione, commercio al dettaglio su aree pubbliche, ecc; Resta fermo che le suddette attività potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale;

Disposizioni per aree giochi per bambini

6. che le disposizioni di cui all’allegato 1 relative alle aree giochi per bambini si applicano con riferimento alle aree giochi per bambini in spazi privati aperti al pubblico;

7.che per quanto riguarda le aree gioco collocate in spazi pubblici, i comuni potranno regolamentare, con proprie disposizioni, l’utilizzo di suddette aree adeguandole alle esigenze particolari in linea con i criteri generali di cui all’allegato 1.

Disposizioni per stabilimenti balneari

8. in deroga a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta regionale n.136 del 02 marzo 2009 per la sola stagione balneare 2020 è consentito agli stabilimenti balneari di posticipare l’apertura qualora non siano in grado di garantire, anche relativamente alla situazione di mercato determinatasi per la situazione epidemiologica in corso, i livelli minimi di sicurezza anticontagio previsti dalle disposizioni vigenti. Il gestore dello stabilimento comunica la non riapertura al Comune e al SUAP territorialmente competente entro e non oltre il 15 giugno 2020;

9. di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonchè in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

che le disposizioni di cui all’allegato 1 relative alle aree giochi per bambini si applicano con riferimento alle aree giochi per bambini in spazi privati aperti al pubblico;

7.che per quanto riguarda le aree gioco collocate in spazi pubblici, i comuni potranno regolamentare, con proprie disposizioni, l’utilizzo di suddette aree adeguandole alle esigenze particolari in linea con i criteri generali di cui all’allegato 1.

Disposizioni per stabilimenti balneari 8. in deroga a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta regionale n.136 del 02 marzo 2009 per la sola stagione balneare 2020 è consentito agli stabilimenti balneari di posticipare l’apertura qualora non siano in grado di garantire, anche relativamente alla situazione di mercato determinatasi per la situazione epidemiologica in corso, i livelli minimi di sicurezza anticontagio previsti dalle disposizioni vigenti. Il gestore dello stabilimento comunica la non riapertura al Comune e al SUAP territorialmente competente entro e non oltre il 15 giugno 2020;

9. di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonchè in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

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