Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.41 del 22/04/2020 con la quale venivano ordinate le seguenti misure in materia di commercio:
1.Dal 24 aprile p.v. è consentita, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’ordinanza n. 38/2020, la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
2.Resta sospesa per gli esercizi di cui al punto 1 ogni forma di consumo sul posto;
3.È confermato che, ai sensi dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 9 aprile 2020 la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili è consentita anche negli esercizi commerciali specializzati;
4. È consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;
5. È consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente l’orario del servizio e derogare a quanto previsto dall’articolo 96, comma 2, della legge regionale Toscana 62/2018 in ordine all’obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia;