
AVVISO PUBBLICO

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, assieme al Ministro della Salute Roberto Speranza, ha firmato il Dpcm 13 ottobre 2020 con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid-19
Le misure anti Covid ivi previste saranno valide per i prossimi 30 giorni.
✏️ Dispositivi di protezione
E’ confermato l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
E’ inoltre “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
✏️ Locali e bar
Le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie) sono consentite fino alle ore 24 con servizio al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di servizio al tavolo. Rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio e d’asporto ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21, sempre per evitare assembramenti.
✏️ Feste
Sono vietate in tutti i luoghi al chiuso ed all’aperto.
Inoltre è comunque “fortemente raccomandato” di evitare feste e di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6 nelle abitazioni private.
✏️ Sale da ballo e discoteche
Restano chiuse le sale da ballo e le discoteche all’aperto o al chiuso. Sono permessi fiere e congressi.
✏️Per quanto riguarda matrimoni, comunioni, cresime e funerali: Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore ma con un limite massimo di 30 persone per gli eventuali ricevimenti successivi.
✏️Stop agli sport amatoriali di contatto.
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale . Solo le società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ le associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), potranno praticare sport di contatto, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali
✏️Gite scolastiche
Vietate, finché la situazione non migliorerà, gite scolastiche, attività didattiche fuori sede e gemellaggi.
✏️Gli spettacoli non subiscono variazioni rispetto alle precedenti disposizioni, in particolare restano invariati i limiti di 200 persone per gli eventi al chiuso e di 1.000 all’aperto, sempre nel rispetto delle regole di distanziamento.
✏️ Competizioni sportive
È permessa la partecipazione del pubblico alle competizioni sportive con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione ed assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro con obbligo di misurazione della temperatura all’ingresso ed utilizzo del dispositivo di protezione.
Per maggiori informazioni e dettagli si rende disponibile il testo completo del DPCM 13 ottobre 2020
Link al sito ufficiale del Governo dove è possibile prendere visione e scaricare il DPCM e gli allegati
Dal seguente Link è possibile scaricare l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.78 del 12/08/2020 contenente le Disposizioni relative al test molecolare (tampone) nei confronti di coloro che rientrano da un viaggio all’Estero
Dal seguente Link è possibile scaricare l’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza del 12/08/2020 concernente Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria
Si ricorda che in caso di sintomi o dubbi, dobbiamo rimanere in casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiamare al telefono il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica.
Per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia usare i seguenti metodi:
Chiamare il Numero Verde della Regione Toscana 800556060
Chiamare il Numero di Pubblica Utilità 1500
Tramite il Sito del Ministero della Salute
Sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione, anche per turismo, da e per i seguenti Stati:
È obbligatoria la quarantena per tutti i cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria.
I Cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, devono:
oppure
inoltre devono:
L’ingresso in Italia da Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Shengen continua ad essere consentito, con obbligo di motivazione, solo per:
È consentito in ogni caso senza dover specificare alcuna motivazione l’ingresso nel territorio nazionale di:
(Fatte salve le restrizioni per chi proviene o transita dai Paesi a rischio. Vedi: Quando non è permesso l’ingresso in Italia)
Resta comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano ovvero che vi abbiano soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.
La quarantena è comunque prevista per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria.
E’ consentito soltanto fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico ma è consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Tuttavia, chi entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario.
Esistono delle eccezioni, ovvero categorie di cittadini che, pur provenendo da Paesi che lo richiederebbero, non hanno l’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso nel nostro Paese. Tra questi, il personale sanitario, il personale di mezzi di trasporto e i funzionari dell’Ue (elenco completo sul sito del Ministero degli esteri).
Arrivi da Paesi a rischio
Dal 9 luglio 2020 è vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia. Il divieto non riguarda i cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020. Ulteriore deroga è prevista per i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Le categorie esentate dal divieto di ingresso devono comunque sottoporsi al periodo di quarantena.
Dal 13 agosto è vietato l’ingresso in Italia anche alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate in Colombia.
Fanno eccezione al divieto di accesso e all’obbligo di quarantena l’equipaggio di mezzi di trasporto, personale viaggiante di mezzi di trasporto che esclusivamente per motivi di lavoro entrano in Italia, per un massimo di 120 h o per un transito massimo di 36 ore per chi proviene da:
Altri casi in cui non è permesso l’ingresso nel nostro Paese:
L’ingresso in Italia è comunque permesso ai cittadini UE/ITALIANI/Schengen pur avendo soggiornato in paesi terzi, con obbligo di quarantena e senza l’obbligo di presentare alcuna motivazione.
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Possono riprendere i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana dal 15 agosto 2020 nel rispetto delle linee guida allegate al DPCM 7 agosto 2020.
Ecco le principali raccomandazioni e misure di sanità pubblica per chi entra in Italia.
A partire dal 3 giugno sono possibili gli spostamenti all’interno del nostro Paese, senza obbligo di autocertificazione.
Alcune Regioni richiedono adempimenti specifici (comunicazione arrivo, registrazione, misurazione temperatura).