Decreto #Iorestoacasa: le faq sulle misure per le persone con disabilità

L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità ha messo online le risposte alle domande più frequenti sulle misure contenute nel dpcm del 9 marzo che riguardano i soggetti con disabilità e chi li assiste. La pagina web verrà di volta in volta aggiornata in base ai nuovi provvedimenti emanati.

Dove posso reperire informazioni riguardo i provvedimenti del Governo in merito al contrasto del nuovo Coronavirus e relative alle persone con disabilità?

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute pubblicano tutti gli aggiornamenti relativi al nuovo Coronavirus su questo sito
Aggiornamenti specifici relativi alle norme che riguardano le persone con disabilità sono pubblicati sul sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, dove vengono pubblicati anche i vademecum del Ministero della Salute in forma accessibile.
I bollettini del Dipartimento di Protezione Civile sono disponibili, anche in versione LIS (Lingua dei Segni Italiana) sul canale YouTube del Dipartimento. Gli estratti dei bollettini sono disponibili, in forma scritta, sul sito del Dipartimento.  

Mi devo spostare per assistere un familiare con disabilità, posso muovermi senza incorrere in sanzioni?
Sì, se lo spostamento è determinato da situazioni di necessità che devono essere comunque autocertificate. Tuttavia è strettamente necessario attenersi comunque alle regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio, tanto più che le persone con disabilità possono essere soggetti ancora più fragili.

Assisto per lavoro una persona con disabilità, posso muovermi senza incorrere in sanzioni?
Sì, se lo spostamento è determinato da comprovate esigenze lavorative che devono essere comunque autocertificate. Tuttavia è strettamente necessario attenersi comunque alle regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio, tanto più che le persone con disabilità possono essere soggetti ancora più fragili.

Per la mia condizione fisica necessito di svolgere saltuariamente attività all’aria aperta, posso uscire di casa?
Sì. Puoi uscire rispettando le regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio del virus.

Durante la sospensione del servizio scolastico, viene garantita l’assistenza agli alunni con disabilità?
Sì. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, l’assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari. Queste prestazioni sono finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza.

In caso di chiusura dei centri diurni per disabili, sono garantite le prestazioni sanitarie fondamentali?
Sì. Le regioni e le province autonome hanno facoltà di istituire unità speciali atte a garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.

Come posso verificare se nella mia Regione è attiva l’unità speciale per l’assistenza sanitaria a domicilio per le persone che frequentano i centri diurni per disabili
Puoi verificarne l’attivazione contattando la tua Regione tramite i numeri verdi regionali dedicati

Le persone sorde o con ipoacusia, a chi devono rivolgersi per informazioni sul nuovo Coronavirus?
Le persone sorde o con ipoacusia per avere informazioni possono utilizzare l’indirizzo email a loro dedicato 1500coronavirus@sanita.it.

Le faq del Governo sul decreto #Iorestoacasa



Che cosa significa #iorestoacasa? Sul portale della presidenza del Consiglio dei ministri sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti sulle misure adottate ieri sera dal Governo per tutto il Paese.

Eccone alcune.

Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?

No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.

Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?

Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.

È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?

Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Si, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le lampadine che si sono fulminate in casa.

Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?

Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).

Sono previste limitazioni per il transito delle merci?

No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

I corrieri merci possono circolare?

Sì, possono circolare.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020)

                             IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»; Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:
1) Sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita'. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2) Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto. Restano, altresi', aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3) Sono sospese le attivita' inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.
4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, puo' disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attivita' strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attivita' indifferibili da rendere in presenza.
7) In ordine alle attivita' produttive e alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8) per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 10) Per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalita' di lavoro agile.


Allegato 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici


Allegato 2

SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attivita' delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attivita' connesse

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