Nei comuni con meno di 1000 abitanti, il consiglio comunale è composto dal Sindaco e da 10 consiglieri (legge 7 aprile 2014, n. 56). Nei Comuni fino a 3000 abitanti il numero minimo di candidati è 7 e non più di 10.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 23/11/2012 n° 215, nei comuni con meno di 1.000 abitanti nelle liste dovrà essere presente una rappresentanza dei due sessi, senza una specifica proporzione.
Per presentare le candidature alle elezioni comunali occorre predisporre:
• la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
Deve contenere:
a) Indicazione del candidato alla carica di Sindaco (Cognome, nome, luogo e data di nascita, le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito).
b) Indicazione del cognome, nome luogo e data di nascita dei candidati al Consiglio Comunale, (per le donne coniugate o vedove aggiungere anche il cognome del marito)
c) numero d’ordine progressivo dei candidati
d) indicazione di due delegati di lista per la designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l’adunanza dei Presidenti di seggio
e) firma della persona incaricata dal Segretario Provinciale o Nazionale di presentare la lista;
f) autentica della firma della persona di cui sopra.
Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, a norma dell’art. 3, comma 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura. (La presentazione della lista, nel caso in cui si utilizzi il contrassegno tradizionale di un partito con rappresentanza parlamentare, può essere effettuata esclusivamente dal delegato autorizzato dal Segretario provinciale o dal Segretario nazionale che tali risultano per attestazione del Segretario o Presidente Federale.)
• la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato alla carica di Sindaco.
La dichiarazione deve contenere:
a) oltre l’accettazione, la dichiarazione che il candidato non ha accettato nessun’altra candidatura in altre liste del comune, che non si è presentato candidato in altri comuni, e di non essere in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall’articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235; b) l’autenticazione della firma del candidato.
Per i candidati che si trovano eventualmente all’estero, detta autenticazione deve essere effettuata da una nostra Autorità diplomatica o consolare.
• le dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati al Consiglio Comunale (tanti quanti sono i candidati)
Ogni dichiarazione deve contenere:
a) oltre all’accettazione della candidatura, la dichiarazione che il candidato non ha accettato nessun’altra candidatura in altre liste del comune, l’indicazione dell’altro comune ove si fosse eventualmente presentato candidato; che non ricopre già la carica di Consigliere comunale in altro comune; di non essere in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall’articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
b) l’autenticazione delle firme dei candidati. Per i candidati che si trovino eventualmente all’estero, detta autenticazione deve essere effettuata da una Autorità diplomatica o consolare.
• i certificati individuali di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. La legge stabilisce che il requisito dell’elettorato attivo da parte dei candidati, sia per la carica di Sindaco, sia per quelle di Consigliere comunale, deve essere comprovato al momento della presentazione della candidatura, mediante l’esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Tali certificati devono essere individuali, uno per ogni candidato.
• il contrassegno di lista Il modello di contrassegno di lista in due dimensioni (dieci e tre cm di diametro), in triplice copia, e a colori.
• il programma amministrativo Come previsto dall’art. 71 del T.U. 267 del 18/08/2000, alla presentazione della candidatura alla carica di Sindaco e della lista dei candidati al Consiglio comunale deve necessariamente essere presentato il programma amministrativo che dovrà esseere affisso all’Albo Pretorio.
La presentazione dovrà avvenire dalle ore 8.00 alle ore 20:00 di venerdì 26 aprile e dalle ore 08:00 alle ore 12.00 di sabato 27.
MODULISTICA