nel DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2015, n. 52/R. Regolamento di
attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina
dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti
di uso civico).
Al Capo II
Elezioni per la costituzione o il rinnovo del comitato di amministrazione (articolo 18, comma 1 l.r. 27/2014)
all’ Art. 5 Presentazione delle candidature :
1. Ogni elettore può
votare fino a quattro nominativi scegliendoli liberamente nella lista degli
elettori di cui all’articolo 4.
2. Possono essere proposte candidature
raggruppate in liste contrassegnate da un numero.
3. Ogni lista ha un
solo presentatore, è composta da almeno cinque nominativi e sottoscritta da un
numero di firme almeno doppio rispetto al numero di candidati.
4. Le liste sono
sottoscritte dai presentatori con le modalità di cui all’articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali).
5. Le liste sono presentate al comune entro le ore 12 del ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura autenticata ai sensi di legge.
MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURA