Varianti ai Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi di Colubraia, Carcaraia, Monte Macina, Monte Pallerina – SOSPESE A SEGUITO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 11/01/2021

Varianti di iniziativa privata ai Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi delle Alpi Apuane di Colubraia, Carcaraia, Monte Macina, Monte Pallerina.

Proponente A.T.I. Vagli

Responsabile del Procedimento: Mario Puglia Garante dell’Informazione e della comunicazione: Geom. Federica Orsetti

Delibera G.C. 13 del 10.02.2020

Individuazione dell’Autorità competente, dell’Autorità procedente, del Proponente, degli Enti territoriali interessati, dei soggetti competenti in materia ambientale e degli altri soggetti ed enti eventualmente interessati ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

Delibera C.C. 07 del 19.02.2020

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Variante al Piano attuativo del Bacino Estrattivo di Colubraia [link alla sotto-pagina]
SOSPESE A SEGUITO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 11/01/2021
Variante al Piano attuativo del Bacino Estrattivo di Carcaraia [link alla sotto-pagina]
SOSPESE A SEGUITO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 11/01/2021
Variante al Piano attuativo del Bacino Estrattivo di Monte Macina [link alla sotto-pagina]
SOSPESE A SEGUITO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 11/01/2021
Variante al Piano attuativo del Bacino Estrattivo di Monte Pallerina [link alla sotto-pagina]
SOSPESE A SEGUITO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 11/01/2021

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N.38 del 18 aprile 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

Con la presente si pubblica Ordinanza n.38 del 18/04/2020,
Con la quale cessa l’efficacia quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 33 del 13 aprile 2020, recante le seguenti misure:

ORDINA

Ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, le seguenti misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il Protocollo condiviso
del 14 marzo 2020 richiamato in premessa.


Attività di monitoraggio della siero prevalenza
Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.

Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro
1.Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato
anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina.
2.La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri, salvo le specificazioni di cui al punto 6;
3.In riferimento al punto 2 è comunque obbligatorio l’uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati:
a) in spazi chiusi in presenza di più persone;
b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale;
4.In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente;
5.Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall’attività, utilizzare guanti monouso. La
frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone;
6.Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche;
7.Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria;
8.La sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione;
9.Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali;
10.Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E’ necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
11.Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.

Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali
Oltre a quanto previsto nei precedenti punti dall’1 all’11 della presente ordinanza, per gli esercizi commerciali sono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento:
a)l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e l’obbligo di regolamentare l’accesso all’interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Resta fermo quanto raccomandato nell’Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 10 aprile 2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l’accesso ad una sola persona;
b)ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza;
c)l’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure. All’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
d)l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri;
e) l’obbligo di consentire l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;
f) nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;
g) nei mercato all’aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.


Protocollo Anti-Contagio
I.Impiegando la scheda tipo in allegato, i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.
II.L’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell’attività; il protocollo anti-contagio per le attività attualmente aperte è trasmesso alla Regione Toscana, all’indirizzo e-mail protocolloanticontagio@regione.toscana.it entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.
III.I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l’adozione da parte dei datori di lavoro delle procedure di sicurezza anti-contagio, in conformità alle presenti disposizioni e agli atti richiamati in premessa.
IV.Il protocollo anti-contagio dovrà essere sempre reso disponibile presso l’attività per i controlli previsti dalla legge.
V.E’ dato mandato al settore regionale competente per la sicurezza dei luoghi di lavoro all’adozione di provvedimenti tecnici, condivisi nell’ambito del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, finalizzati ad individuare procedure standardizzate di controllo da parte dei servizi PISLL del rispetto delle procedure di sicurezza anti-contagio;


Con la presente ordinanza cessa l’efficacia quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 33 del 13 aprile 2020;

La presente ordinanza non sostituisce gli atti regionali già emanati in materia ove compatibili con le presenti disposizioni.

DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza ha validità, nelle more dell’adozione degli atti di cui all’articolo 2, comma 1 del d.l.19/2020, fino al 3 maggio e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legge;

Potete visualizzare e scaricare l’ordinanza al Seguente Link

Modello Editabile Protocollo di sicurezza anti-contagio – FORMAT ATTIVITA’ COMMERCIALI

Modello Editabile Protocollo di sicurezza anti-contagio – FORMAT ATTIVITA’ PRODUTTIVE

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO ED ASSEGNO MATERNITA’ – MODULISTICA PER RICHIESTA

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 40/2020, sono state pubblicate le rivalutazioni, per l’anno 2020, della misura e dei requisiti economici dell’ ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO (composto da 3 o più minori) e  dell’ ASSEGNO DI MATERNITA’ (madri disoccupate):

L’ assegno mensile per il nucleo familiare composto da 3 o più minori,  da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2020, se spettante nella misura intera, è pari ad € 145,14 mensili, per un totale annuale pari ad € 1.886,82; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica (ISE), con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti è pari ad € 8.788,99 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D.Lgs. legge n. 448/1998. LA DOMANDA VA PRESENTATA ENTRO IL 31/01/2021,  PER L’ANNO 2020.

  • L’assegno mensile di maternità , per madri disoccupate da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2020, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari ad € 348,12 mensili, per un totale complessivo pari ad € 1.740,60; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari ad € 17.416,66. LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 6 MESI DALLA DATA DEL PARTO E NON OLTRE IL 31/01/2021 PER LE NASCITE DELL’ANNO 2020. INOLTRE,  LA DICHIARAZIONE ISEE DEVE RICOMPRENDERE IL NUOVO NATO.

Pubblichiamo il MODULO DI RICHIESTA DELLA PRESTAZIONE  che, dopo essere stato debitamente compilato in tutte le sue parti, deve essere inviato al seguente indirizzo mail: tecnico@comune.vagli-sotto.lu.it  INDICANDO IN MODO CHIARO NELL’OGGETTO “Richiesta Assegno Nucleo o Assegno Maternità”,  UNITAMENTE ALLA DICHIARAZIONE ISEE ANNO 2020 E  DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO RICHIESTI (Carta di Identità, Permesso di Soggiorno, ecc.).  Specifichiamo che la richiesta di Assegno di Maternità deve essere presentata dalla madre.   La documentazione può essere inoltrata anche realizzando una fotografia chiara e leggibile.  In caso di impossibilità, si prega di contattare telefonicamente il Comune al seguente numero: 0583-664053 Interno 16 per ricevere le istruzioni di consegna.

MODULO RICHIESTA ASSEGNO MATERNITA’ EDITABILE

MODULO RICHIESTA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO

BONUS ELETTRICO ED IDRICO SGATE – PRESENTAZIONE DOMANDE ON LIN

Con la presente si informano i cittadini beneficiari del bonus elettrico e/o idrico che, causa disposizioni conseguenti alle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19,  le scadenze di rinnovo fissate al 31/03/2020 ed al 30/04/2020 sono prorogate al 30/06/2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti di prolungamento delle misure preventive riguardanti l’emergenza epidemiologica.  IN OGNI CASO,  I TITOLARI DI CONTRATTI CHE SONO GIA’ IN POSSESSO DELLA DICHIARAZIONE ISEE ANNO 2020 CON UN INDICATORE ISEE NON SUPERIORE AD € 8.265,00 CHE VOLESSERO PRESENTARE LA DOMANDA DI RINNOVO O NUOVA, POTRANNO FARLO CON LE MODALITA’ SEGUENTI:

Una volta compilato il MODELLO DI INTERESSE IN TUTTE LE SUE PARTI, lo stesso deve essere inviato a mezzo e-mail al seguente indirizzo:  tecnico@comune.vagli-sotto.lu.it INDICANDO CHIARAMENTE NELL’OGGETTO “Richiesta Bonus Elettrico – Idrico”, unitamente alla DICHIARAZIONE ISEE ANNO 2020, DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E COPIA DELLA LETTERA DI TRASMISSIONE DEI BOLLETTINI ENERGIA ELETTRICA (se richiesto Bonus Elettrico) E GAIA (se richiesto Bonus Idrico). La documentazione può essere inviata anche realizzando una foto chiara e leggibile. In caso di impossibilità, si prega di contattare telefonicamente il Comune al seguente numero: 0583-664053 interno 16,  per ricevere le istruzioni di consegna.

NUOVA DOMANDA (da utilizzare anche in caso di rinnovi  in cui le condizioni dichiarate sono diverse dall’anno precedente es: diversa composizione nucleo familiare, cambio indirizzo, ecc.)

RINNOVO SEMPLIFICATO (da utilizzare solo nel caso in cui le condizioni dichiarate siano esattamente le stesse dell’anno precedente)

DELEGA  (da utilizzare nel caso in cui la presentazione della domanda sia inoltrata da soggetto diverso dal titolare del contratto energetico od idrico)

1 77 78 79 80 81 122