Covid-19 – Le disposizioni previste nel nuovo DPCM 13 ottobre 2020

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, assieme al Ministro della Salute Roberto Speranza, ha firmato il Dpcm 13 ottobre 2020 con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid-19
Le misure anti Covid ivi previste saranno valide per i prossimi 30 giorni.

✏️ Dispositivi di protezione

E’ confermato l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
E’ inoltre “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

✏️ Locali e bar
Le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie) sono consentite fino alle ore 24 con servizio al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di servizio al tavolo. Rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio e d’asporto ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21, sempre per evitare assembramenti.

✏️ Feste
Sono vietate in tutti i luoghi al chiuso ed all’aperto.
Inoltre è comunque “fortemente raccomandato” di evitare feste e di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6 nelle abitazioni private.

✏️ Sale da ballo e discoteche
Restano chiuse le sale da ballo e le discoteche all’aperto o al chiuso. Sono permessi fiere e congressi.

✏️Per quanto riguarda matrimoni, comunioni, cresime e funerali: Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore ma con un limite massimo di 30 persone per gli eventuali ricevimenti successivi.

✏️Stop agli sport amatoriali di contatto.
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale . Solo le società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ le associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), potranno praticare sport di contatto, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali

✏️Gite scolastiche
Vietate, finché la situazione non migliorerà, gite scolastiche, attività didattiche fuori sede e gemellaggi.

✏️Gli spettacoli non subiscono variazioni rispetto alle precedenti disposizioni, in particolare restano invariati i limiti di 200 persone per gli eventi al chiuso e di 1.000 all’aperto, sempre nel rispetto delle regole di distanziamento.

✏️ Competizioni sportive
È permessa la partecipazione del pubblico alle competizioni sportive con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione ed assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro con obbligo di misurazione della temperatura all’ingresso ed utilizzo del dispositivo di protezione.

Per maggiori informazioni e dettagli si rende disponibile il testo completo del DPCM 13 ottobre 2020

Link al sito ufficiale del Governo dove è possibile prendere visione e scaricare il DPCM e gli allegati

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Dal seguente Link è possibile scaricare l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.78 del 12/08/2020 contenente le Disposizioni relative al test molecolare (tampone) nei confronti di coloro che rientrano da un viaggio all’Estero

Dal seguente Link è possibile scaricare l’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza del 12/08/2020 concernente Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria

Si ricorda che in caso di sintomi o dubbi, dobbiamo rimanere in casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiamare al telefono il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica.

Per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia usare i seguenti metodi:

Chiamare il Numero Verde della Regione Toscana 800556060

Chiamare il Numero di Pubblica Utilità 1500

Tramite il Sito del Ministero della Salute

Se arrivi da Paesi europei

Sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione, anche per turismo, da e per i seguenti Stati:

  • Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)
  • Stati parte dell’accordo di Schengen(gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera)
  • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
  • Andorra, Principato di Monaco
  • Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

È obbligatoria la quarantena per tutti i cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria.

I Cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, devono:

  • presentare alle autorità competenti una certificazione attestante che, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, si siano sottoposti a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con esito negativo

oppure

  • sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento si deve osservare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

inoltre devono:

  • comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici.
  • segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario.

Se arrivi da Paesi non europei

L’ingresso in Italia da Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Shengen continua ad essere consentito, con obbligo di motivazione, solo per:

  • comprovate esigenze lavorative
  • di assoluta urgenza
  • motivi di salute
  • comprovate ragioni di studio
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

È consentito in ogni caso senza dover specificare alcuna motivazione l’ingresso nel territorio nazionale di:

  • cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori (white list): Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda,  Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay (Montenegro e Serbia dal 16 luglio sono stati inseriti nella lista dei Paesi a rischio con divieto di ingresso e transito in Italia; dal 30 luglio chi proviene dall’Algeria ha l’obbligo di motivare l’ingresso in Italia)
  • cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari.

(Fatte salve le restrizioni per chi proviene o transita dai Paesi a rischio. Vedi: Quando non è permesso l’ingresso in Italia)

Resta comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano ovvero che vi abbiano soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia. 
La quarantena è comunque prevista per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. 

E’ consentito soltanto fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico ma è consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Tuttavia, chi entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario.

Esistono delle eccezioni, ovvero categorie di cittadini che, pur provenendo da Paesi che lo richiederebbero, non hanno l’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso nel nostro Paese. Tra questi, il personale sanitario, il personale di mezzi di trasporto e i funzionari dell’Ue (elenco completo sul sito del Ministero degli esteri).

Quando non è permesso l’ingresso in Italia

Arrivi da Paesi a rischio

Dal 9 luglio 2020 è vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia. Il divieto non riguarda i cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020. Ulteriore deroga è prevista per i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati  consolari, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Le categorie esentate dal divieto di ingresso devono comunque sottoporsi al periodo di quarantena.

Dal 13 agosto è vietato l’ingresso in Italia anche alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate in Colombia.

Fanno eccezione al divieto di accesso e all’obbligo di quarantena l’equipaggio di mezzi di trasporto, personale viaggiante di mezzi di trasporto che esclusivamente per motivi di lavoro entrano in Italia, per un massimo di 120 h o per un transito massimo di 36 ore per chi proviene da:

  • Serbia
  • Kosovo
  • Macedonia del Nord
  • Bosnia Erzegovina
  • Montenegro

Altri casi in cui non è permesso l’ingresso nel nostro Paese:

  • diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
  • presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio:
    • febbre ≥ 37,5°C e brividi
    • tosse di recente comparsa
    • difficoltà respiratorie
    • perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto
    • raffreddore o naso che cola
    • mal di gola
    • diarrea (soprattutto nei bambini)
  • contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio;
  • aver soggiornato, nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia, in Stati o territori esteri diversi da:
    • Stati membri dell’Unione Europea: oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria
    • Stati non UE parte dell’accordo di Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera
    • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
    • Andorra, Principato di Monaco
    • Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
    • Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay.

L’ingresso in Italia è comunque permesso ai cittadini UE/ITALIANI/Schengen pur avendo soggiornato in paesi terzi, con obbligo di quarantena e senza l’obbligo di presentare alcuna motivazione.

Consulta

Scarica

  • Chiunque entra in Italia da qualsiasi località estera è tenuto a consegnare al vettore o alle forze di polizia in caso di controlli una autodichiarazione: modello scaricabile del Ministero della Affari esteri e della Cooperazione internazionale (aggiornato 16 luglio 2020)

Crociere

Possono riprendere i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana dal 15 agosto 2020 nel rispetto delle linee guida allegate al DPCM 7 agosto 2020.

Proteggi te stesso e gli altri

Ecco le principali raccomandazioni e misure di sanità pubblica per chi entra in Italia. 

  • Mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro sia in luoghi all’aperto che al chiuso
  • Applicare le misure di prevenzione igienico sanitaria:
  • lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche
  • evitare il contatto ravvicinato con altre persone incluso abbracci e strette di mano
  • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
  • evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
  • non assumere farmaci antivirali e antibiotici, se non prescritti dal medico
  • Usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine)
    nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi mezzi di trasporto, e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
    Non sono soggetti all’obbligo delle mascherine:
  • i bambini al di sotto di 6 anni
  • le persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle  mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti
  • E’ vietato l’assembramento.
  • In alcune occasioni potrà essere misurata la temperatura corporea (es. in alcuni negozi, hotel, uffici pubblici, ristoranti, ecc.).
  • Tenere un diario di viaggio con luoghi visitati, compagnie frequentate e relative date.
  • E’ possibile scaricare sul proprio cellulare la App IMMUNI, che, se correttamente utilizzata, invia una segnalazione nel caso di un possibile contatto con una persona positiva, e offre ulteriori informazioni. Per assistenza App chiamare n. verde 800 912491.

Cosa fare se compaiono sintomi compatibili con COVID-19 mentre si è in Italia

  • Avvertire immediatamente il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL)
  • tramite il personale delle strutture ricettive, che è tenuto a favorire l’accesso ai servizi sanitari;
  • chiamando il numero verde di prevenzione regionale della ASL di competenza, i cui numeri possono essere rintracciati sul sito del Ministero della Salute
  • In caso di sintomi gravi contattare il numero di emergenza nazionale 112.
  • Evitare di recarsi direttamente al Pronto Soccorso.
  • Indossare una mascherina chirurgica.
  • Avvisare la reception della propria condizione di salute in modo che possa attuare le appropriate misure di protezione nei confronti del personale e degli altri ospiti.
  • Ove possibile, trasferirsi in una stanza singola con bagno dedicato.
  • Rimanere nella propria stanza con la porta chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione naturale.
  • Rispettare il divieto assoluto di mobilità, seguendo le indicazioni del personale sanitario.
  • Evitare i contatti con altri turisti e con il personale della struttura ricevente per quanto possibile.
  • Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone e applicare le altre misure di prevenzione igienico-sanitaria.
  • Tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto o nella piega del gomito ed eliminare i fazzoletti riponendoli entro due sacchetti resistenti chiusi (uno dentro l’altro).
  • Essere reperibile ai contatti quotidiani dell’operatore di sanità pubblica che monitora la sorveglianza.
  • Evitare l’assunzione di farmaci senza prescrizione del medico.

Come usare correttamente i mezzi del trasporto pubblico

  • Acquistare ove possibile i biglietti in formato elettronico.
  • Mantenere sempre la distanza di 1 metro per tutta la durata del viaggio.
  • Sedersi solo nei posti consentiti e indicati da apposita segnaletica.
  • Indossare sempre la mascherina per proteggere naso e bocca.

Come partecipare in sicurezza ad attività sportive, ricreative e culturali

  • Indossare sempre la mascherina per proteggere naso e bocca nei luoghi affollati e al chiuso.
  • L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.
  • L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.
  • Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è consentito mantenendo il dovuto distanziamento.
  • Sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali.
  • E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Viaggi e spostamenti in Italia

A partire dal 3 giugno sono possibili gli spostamenti all’interno del nostro Paese, senza obbligo di autocertificazione.
Alcune Regioni richiedono adempimenti specifici (comunicazione arrivo, registrazione, misurazione temperatura).

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Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 65 del 10 Giugno 2020

Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per il riavvio di varie attività dal 13 giugno 2020.

Cliccare sul seguente Link per scaricare il testo integrale dell’ordinanza

Cliccare sul seguente Link per scaricare l’Allegato 1

Cliccare sul seguente Link per scaricare l’Allegato 2

In sintesi il contenuto dell’ordinanza è il seguente:

…”ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure: Al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento di disporre, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali:

1. di recepire le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9 giugno 2020 con riferimento a ristorazione, attività ricettive con esclusione dei campeggi, servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing), piscine, palestre, manutenzione del verde, noleggio veicoli ed altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, cinema e spettacoli dal vivo, sagre, strutture termali e centri benessere, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse e discoteche;

Disposizioni per la riapertura e gestione di impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo

2. che, a decorrere dal 13 giugno, possono essere riaperti gli impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo e la loro gestione è effettuata nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 2 alla presente ordinanza;

Disposizioni per la riapertura di: congressi, grandi eventi fieristici, cinema, spettacoli dal vivo, attività delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

3. che, a decorrere dal 13 giugno, possono essere svolti i congressi e i grandi eventi fieristici e riaperti i cinema e gli spettacoli dal vivo nonché le attività nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, sulla base delle specifiche linee guida di cui all’allegato 1;

Disposizioni per la riapertura delle sale bingo, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse

4. che, a decorrere dal 13 giugno, possono essere riaperte sale bingo, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, sulla base delle specifiche linee guida di cui all’allegato 1;

Disposizioni per le le sagre

5. di confermare la riapertura delle sagre alle quali si applicano le linee guida relative ai vari settori di interesse quali ad es ristorazione, commercio al dettaglio su aree pubbliche, ecc; Resta fermo che le suddette attività potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale;

Disposizioni per aree giochi per bambini

6. che le disposizioni di cui all’allegato 1 relative alle aree giochi per bambini si applicano con riferimento alle aree giochi per bambini in spazi privati aperti al pubblico;

7.che per quanto riguarda le aree gioco collocate in spazi pubblici, i comuni potranno regolamentare, con proprie disposizioni, l’utilizzo di suddette aree adeguandole alle esigenze particolari in linea con i criteri generali di cui all’allegato 1.

Disposizioni per stabilimenti balneari

8. in deroga a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta regionale n.136 del 02 marzo 2009 per la sola stagione balneare 2020 è consentito agli stabilimenti balneari di posticipare l’apertura qualora non siano in grado di garantire, anche relativamente alla situazione di mercato determinatasi per la situazione epidemiologica in corso, i livelli minimi di sicurezza anticontagio previsti dalle disposizioni vigenti. Il gestore dello stabilimento comunica la non riapertura al Comune e al SUAP territorialmente competente entro e non oltre il 15 giugno 2020;

9. di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonchè in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

che le disposizioni di cui all’allegato 1 relative alle aree giochi per bambini si applicano con riferimento alle aree giochi per bambini in spazi privati aperti al pubblico;

7.che per quanto riguarda le aree gioco collocate in spazi pubblici, i comuni potranno regolamentare, con proprie disposizioni, l’utilizzo di suddette aree adeguandole alle esigenze particolari in linea con i criteri generali di cui all’allegato 1.

Disposizioni per stabilimenti balneari 8. in deroga a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta regionale n.136 del 02 marzo 2009 per la sola stagione balneare 2020 è consentito agli stabilimenti balneari di posticipare l’apertura qualora non siano in grado di garantire, anche relativamente alla situazione di mercato determinatasi per la situazione epidemiologica in corso, i livelli minimi di sicurezza anticontagio previsti dalle disposizioni vigenti. Il gestore dello stabilimento comunica la non riapertura al Comune e al SUAP territorialmente competente entro e non oltre il 15 giugno 2020;

9. di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonchè in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

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