Coronavirus, Annunciata nuova stretta di Conte. Chiuse fino al 3 aprile le aziende non strategiche. Aperti alimentari e farmacie.

In attesa della pubblicazione ufficiale dell’atto si rimanda alla pagina del sole 24 ore Link

Parla al termine di una giornata drammatica, Giuseppe Conte. Dopo nuovi dati negativi su decessi e contagi E dopo un pressing arrivato da Regioni, sindacati e dall’opposizione per una ulteriore stretta del governo. Lo fa, dopo le 23, per annunciare nuove misure contro il coronavirus che dureranno dal 23 marzo fino al 3 aprile. “Questa è la sfida più difficile dal dopoguerra”, premette. E poi annuncia: “Chiuderemo tutte le attività produttive non cruciali. Ma resteranno aperti supermercati, alimentari, farmacie e parafarmacie. Saranno garantiti i servizi essenziali: bancari, postali, assicurativi, finanziari e i trasporti”. Poi raccomanda: “Invito tutti a mantenere la calma, no ad accaparramenti. Rallentiamo il motore produttivo del Paese ma non lo fermiamo. Lo Stato c’è, lo Stato è qui”. E ancora: “Mai come ora la nostra comunità deve stringersi forte come una catena a protezione del bene più importante, la vita. Se dovesse cedere un solo anello di questa catena saremmo esposti a pericoli più grandi, per tutti”. E conclude: “Uniti ce la faremo”

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – ORDINANZA MINISTERIALE DEL 20/03/2020

Link al testo completo dell’ordinanza

Con la presente si pubblica l’ordinanza emessa dal Ministero della Salute in data 20/03/2020 contenente NUOVE E PIU’ STRINGENTI RESTRIZIONI in merito all’azione di contenimento della diffusione del virus Covid-19, in vigore a far data dal 21/03/2020.

In sostanza Le ulteriori misure sono le seguenti:

Art.1 (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottàte, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:

a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

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