Toscana Zona Arancione

A partire da mercoledì 11 novembre La Toscana diventa zona arancione, da zona gialla, per almeno due settimane.

Lo stabilisce la nuova ordinanza del ministro Speranza, che detta le regole anti-covid per le regioni in cui gli indicatori di contagio si innalzano. E cambiano adesso le abitudini.

Ecco cosa cambia anche per la Regione Toscana .

Di seguito i quesiti più rilevanti.

All’interno del territorio comunale, dalle ore 22 alle ore 5.00 è fatto divieto di spostamento salvo per comprovate esigenze lavorative situazioni di necessità o motivi di salute.

Quanto durano le misure?
Vengono valutate con cadenza costante.

Posso entrare o uscire dalla Regione, o dal Comune?
No, ci si può muovere soltanto per lavoro, salute, emergenze e per accompagnare i figli a scuola. Ed è vietato spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, tranne «comprovate esigenze».

Devo avere l’autocertificazione?
Sì, il modulo va compilato con le generalità e il motivo dello spostamento.

Se per andare in una Regione in fascia gialla devo attraversare una Regione in fascia arancione, posso farlo?
Si, il transito sui territori «è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni».

Posso accompagnare un figlio a scuola?
Sì, sono «consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza», se è consentita.

Posso fare attività motoria e sportiva?
Sì purché all’interno del proprio comune e all’aperto. Palestre, piscine e centri sportivi sono chiusi.

Se sto in zona arancione quando entra in vigore l’ordinanza, posso uscire?
Sì, il rientro a casa è sempre consentito.

Bar e ristoranti sono aperti? E i negozi?
I negozi al dettaglio sono aperti, i centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi. E «sono sospese le attività dei servizi di ristorazione» come bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

Posso ordinare cibo a domicilio?
Sì. E fino alle 22 è possibile anche comprare cibo da asporto, che però non si può consumare sul posto.

In una regione in zona arancione i suoi cittadini non possono spostarsi in altre regioni salvo comprovati motivi di lavoro, di salute o di necessità. Non ci si può spostare nemmeno in un comune diverso senza autocertificazione e valido motivo, mentre ci si può spostare liberamente nel proprio comune dalle 5 alle 22 (ma è consigliato farlo solo per necessità).

Non si può andare nelle seconde case in un comune diverso se non per urgenti ragioni (come riparazioni e simili). Se sono nel proprio comune, comunque ci si può andare dalle 5 alle 22.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

Link per scaricare l’autocertificazione per gli spostamenti

SINTESI DPCM del 25/10/2020

Sintesi delle disposizioni contenute nel nuovo  DPCM, che si applicheranno dalla data del 26 ottobre 2020 e saranno efficaci fino al 24 novembre 2020

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, nei settori professionistici e dilettantistici;

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

Le attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò;

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;R

estano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75% delle attività , modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9:00;

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle 18:00;

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;

Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 24:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale. È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati;

E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 65 del 10 Giugno 2020

Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per il riavvio di varie attività dal 13 giugno 2020.

Cliccare sul seguente Link per scaricare il testo integrale dell’ordinanza

Cliccare sul seguente Link per scaricare l’Allegato 1

Cliccare sul seguente Link per scaricare l’Allegato 2

In sintesi il contenuto dell’ordinanza è il seguente:

…”ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure: Al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento di disporre, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali:

1. di recepire le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9 giugno 2020 con riferimento a ristorazione, attività ricettive con esclusione dei campeggi, servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing), piscine, palestre, manutenzione del verde, noleggio veicoli ed altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, cinema e spettacoli dal vivo, sagre, strutture termali e centri benessere, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse e discoteche;

Disposizioni per la riapertura e gestione di impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo

2. che, a decorrere dal 13 giugno, possono essere riaperti gli impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo e la loro gestione è effettuata nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 2 alla presente ordinanza;

Disposizioni per la riapertura di: congressi, grandi eventi fieristici, cinema, spettacoli dal vivo, attività delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

3. che, a decorrere dal 13 giugno, possono essere svolti i congressi e i grandi eventi fieristici e riaperti i cinema e gli spettacoli dal vivo nonché le attività nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, sulla base delle specifiche linee guida di cui all’allegato 1;

Disposizioni per la riapertura delle sale bingo, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse

4. che, a decorrere dal 13 giugno, possono essere riaperte sale bingo, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, sulla base delle specifiche linee guida di cui all’allegato 1;

Disposizioni per le le sagre

5. di confermare la riapertura delle sagre alle quali si applicano le linee guida relative ai vari settori di interesse quali ad es ristorazione, commercio al dettaglio su aree pubbliche, ecc; Resta fermo che le suddette attività potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale;

Disposizioni per aree giochi per bambini

6. che le disposizioni di cui all’allegato 1 relative alle aree giochi per bambini si applicano con riferimento alle aree giochi per bambini in spazi privati aperti al pubblico;

7.che per quanto riguarda le aree gioco collocate in spazi pubblici, i comuni potranno regolamentare, con proprie disposizioni, l’utilizzo di suddette aree adeguandole alle esigenze particolari in linea con i criteri generali di cui all’allegato 1.

Disposizioni per stabilimenti balneari

8. in deroga a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta regionale n.136 del 02 marzo 2009 per la sola stagione balneare 2020 è consentito agli stabilimenti balneari di posticipare l’apertura qualora non siano in grado di garantire, anche relativamente alla situazione di mercato determinatasi per la situazione epidemiologica in corso, i livelli minimi di sicurezza anticontagio previsti dalle disposizioni vigenti. Il gestore dello stabilimento comunica la non riapertura al Comune e al SUAP territorialmente competente entro e non oltre il 15 giugno 2020;

9. di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonchè in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

che le disposizioni di cui all’allegato 1 relative alle aree giochi per bambini si applicano con riferimento alle aree giochi per bambini in spazi privati aperti al pubblico;

7.che per quanto riguarda le aree gioco collocate in spazi pubblici, i comuni potranno regolamentare, con proprie disposizioni, l’utilizzo di suddette aree adeguandole alle esigenze particolari in linea con i criteri generali di cui all’allegato 1.

Disposizioni per stabilimenti balneari 8. in deroga a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta regionale n.136 del 02 marzo 2009 per la sola stagione balneare 2020 è consentito agli stabilimenti balneari di posticipare l’apertura qualora non siano in grado di garantire, anche relativamente alla situazione di mercato determinatasi per la situazione epidemiologica in corso, i livelli minimi di sicurezza anticontagio previsti dalle disposizioni vigenti. Il gestore dello stabilimento comunica la non riapertura al Comune e al SUAP territorialmente competente entro e non oltre il 15 giugno 2020;

9. di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonchè in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

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