Esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini dell’Unione Europea in occasione delle elezioni amministrative

I cittadini di uno Stato dell’Unione europea residenti in Italia che intendono esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali, devono presentare al sindaco del Comune italiano di residenza una domanda per l’iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta, relativa a tali consultazioni – istituita presso il Comune stesso – entro il quinto giorno successivo a quello dell’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

​Nella domanda devono essere dichiarate:

  • la cittadinanza;
  • la residenza e l’indirizzo nello Stato di origine;
  • la richiesta di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel comune.

I cittadini dell’Unione europea possono esercitare il diritto di voto in Italia anche per le elezioni europee. Anche in questo caso è necessario presentare al sindaco del Comune italiano di residenza una domanda per l’iscrizione in altra apposita lista elettorale aggiunta, relativa a tali consultazioni, istituita presso il Comune stesso – entro il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

  • la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
  • la cittadinanza;
  • l’indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;
  • il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
  • l’assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti , secondo la legislazione dello Stato di origine, la perdita del diritto di voto.

L’iscrizione nella lista aggiunta permane fino a espressa richiesta di cancellazione o fino a cancellazione d’ufficio nei casi previsti.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197

Decreto legge 24 giugno 1994, n. 408

Legge comunitaria 1999

ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO Voto dei cittadini italiani temporaneamente all’estero nei paesi dell’Unione Europea

Gli elettori italiani che per motivi di studio o di lavoro, si trovino temporaneamente nel territorio di paesi membri dell’UE, ed i loro familiari, possono votare nelle sezioni elettorali istituite presso i consolati d’Italia e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell’U.E. facendo pervenire, improrogabilmente, al consolato competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti entro l’80° giorno precedente la data delle votazioni, ossia entro giovedì 21 marzo 2024 (art. 3, comma 3, D.L. n. 408/1994).

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